Sentenza 260/1976 (ECLI:IT:COST:1976:260)
Massima numero 8626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
21/12/1976; Decisione del
21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8625
Titolo
SENT. 260/76 B. MEZZOGIORNO - PIANI REGOLATORI DELLE AREE DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - T. U. 30 GIUGNO 1967, N. 1523, ART. 147, PRIMO E ULTIMO COMMA - VINCOLI DI DESTINAZIONE IMPOSTI SUI BENI DI PROPRIETA' PRIVATA E PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE - MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINI DI DURATA - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 260/76 B. MEZZOGIORNO - PIANI REGOLATORI DELLE AREE DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - T. U. 30 GIUGNO 1967, N. 1523, ART. 147, PRIMO E ULTIMO COMMA - VINCOLI DI DESTINAZIONE IMPOSTI SUI BENI DI PROPRIETA' PRIVATA E PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE - MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINI DI DURATA - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Per quanto concerne i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale previsti dal t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, occorre tener presente che la loro attuazione non richiede la successiva formazione ed approvazione di piani particolareggiati di esecuzione, potendosi far luogo direttamente alle espropriazioni, secondo le norme dettate dall'art. 147, sulla base delle indicazioni contenute nei piani. Di fatto, nel caso di specie, le Norme di attuazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria stabiliscono all'art. 7 che "le opere previste dal piano regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi redatti sulla base delle planimetrie di piano riguardanti sia l'assetto generale che i singoli agglomerati industriali", mentre gli artt. 10 e seguenti enunciano le prescrizioni di zona, relative alle diverse "zone contenute e definite entro il perimetro degli agglomerati, per le quali il piano ha valore normativo immediato". Di fronte a tale situazione, mentre e' ovvio e naturale che questi piani, nella parte in cui contengono direttive e previsioni di lungo periodo, debbano aver vigore a tempo indeterminato, al pari dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori urbanistici, essendo la loro attuazione necessariamente graduale nel corso dei decenni, non sussiste invece giustificazione razionale per cui anche le prescrizioni o indicazioni direttamente incidenti su beni determinati, con l'imposizione di vincoli di destinazione preordinati all'espropriazione, debbano avere efficacia senza limite di tempo, nell'attesa di future espropriazioni che potrebbero anche essere lungamente differite, o non avvenire. Ne' vale richiamare che la dichiarazione di pubblica utilita' e' contenuta nella legge, in quanto la espropriabilita' dei beni consegue solo al vincolo di destinazione su di essi imposto con l'approvazione dei piani, e che proprio per la esecuzione di opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili si rende opportuna la prefissione d'un termine di efficacia dei vincoli imposti con i piani, la cui attuazione non puo' essere rimessa solo alla sollecitudine delle amministrazioni. - S. n. 17/1975.
Per quanto concerne i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale previsti dal t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, occorre tener presente che la loro attuazione non richiede la successiva formazione ed approvazione di piani particolareggiati di esecuzione, potendosi far luogo direttamente alle espropriazioni, secondo le norme dettate dall'art. 147, sulla base delle indicazioni contenute nei piani. Di fatto, nel caso di specie, le Norme di attuazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria stabiliscono all'art. 7 che "le opere previste dal piano regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi redatti sulla base delle planimetrie di piano riguardanti sia l'assetto generale che i singoli agglomerati industriali", mentre gli artt. 10 e seguenti enunciano le prescrizioni di zona, relative alle diverse "zone contenute e definite entro il perimetro degli agglomerati, per le quali il piano ha valore normativo immediato". Di fronte a tale situazione, mentre e' ovvio e naturale che questi piani, nella parte in cui contengono direttive e previsioni di lungo periodo, debbano aver vigore a tempo indeterminato, al pari dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori urbanistici, essendo la loro attuazione necessariamente graduale nel corso dei decenni, non sussiste invece giustificazione razionale per cui anche le prescrizioni o indicazioni direttamente incidenti su beni determinati, con l'imposizione di vincoli di destinazione preordinati all'espropriazione, debbano avere efficacia senza limite di tempo, nell'attesa di future espropriazioni che potrebbero anche essere lungamente differite, o non avvenire. Ne' vale richiamare che la dichiarazione di pubblica utilita' e' contenuta nella legge, in quanto la espropriabilita' dei beni consegue solo al vincolo di destinazione su di essi imposto con l'approvazione dei piani, e che proprio per la esecuzione di opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili si rende opportuna la prefissione d'un termine di efficacia dei vincoli imposti con i piani, la cui attuazione non puo' essere rimessa solo alla sollecitudine delle amministrazioni. - S. n. 17/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte