Sentenza 261/1976 (ECLI:IT:COST:1976:261)
Massima numero 8628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/12/1976;  Decisione del  21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8627


Titolo
SENT. 261/76 B. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ART. 13, ULTIMO COMMA - TRASFERIMENTO ALL'ENEL DI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ELETTRICHE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CATEGORIE - GIUSTIFICAZIONE - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 13, ult. comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esse delle imprese esercenti le industrie elettriche) prevede il trasferimento all'ENEL dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle suddette imprese addetti in via esclusiva ad attivita' elettriche; non comprende, invece, nel trasferimento, i dipendenti addetti ad attivita' promiscue, ancorche' prevalentemente elettriche, i rapporti dei quali continuano con le imprese originarie. Tale distinzione risponde alla ratio dell'art. 13, da individuarsi nella esigenza di assicurare all'ENEL, nello svolgimento della sua attivita' monopolistica nel settore elettrico, la disponibilita' di personale adeguato, secondo un principio di economicita' di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quelli dell'impresa, ed e' quindi da escludere che la indicata disposizione ponga in essere una irragionevole discriminazione fra le due categorie di lavoratori. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, nei confronti dell'art. 13, ult. comma, legge n. 1643 del 1962, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte