Sentenza 262/1976 (ECLI:IT:COST:1976:262)
Massima numero 8629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
21/12/1976; Decisione del
21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 262/76. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 205, PRIMO COMMA - ESCLUDE DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO I LAVORATORI DI ETA' SUPERIORE AI SETTANTA ANNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI AUTONOMI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 262/76. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 205, PRIMO COMMA - ESCLUDE DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO I LAVORATORI DI ETA' SUPERIORE AI SETTANTA ANNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI AUTONOMI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di eta' superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La diversita' di trattamento, per motivi di eta', tra lavoratori agricoli autonomi - per i quali e' previsto dall'art. 205, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965 il limite di eta' di settanta anni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - ed altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani - per i quali non e' previsto limite di eta' dall'art. 4 comma primo, n. 3 stesso decreto - non e' fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. La situazione dei lavoratori agricoli autonomi e quella di altri lavoratori indipendenti, quali gli artigiani, sono da considerare, quanto alla detta eta', ragionevolmente simili. Sono entrambe categorie di lavoratori indipendenti, ne' la denunziata disparita' di trattamento puo' considerarsi basata sulla diversa natura delle attivita', artigiane e agricole, dato che nella materia in esame occorre avere riguardo al rischio. Il rischio non ha spiccate caratteristiche diverse, dato che la probabilita' di eventi dannosi non puo' ritenersi maggiore nello svolgimento di attivita' da parte dell'artigiano indipendente, che non sempre adopera mezzi piu' pericolosi di quelli utilizzati dal lavoratore agricolo autonomo.
E' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di eta' superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La diversita' di trattamento, per motivi di eta', tra lavoratori agricoli autonomi - per i quali e' previsto dall'art. 205, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965 il limite di eta' di settanta anni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - ed altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani - per i quali non e' previsto limite di eta' dall'art. 4 comma primo, n. 3 stesso decreto - non e' fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. La situazione dei lavoratori agricoli autonomi e quella di altri lavoratori indipendenti, quali gli artigiani, sono da considerare, quanto alla detta eta', ragionevolmente simili. Sono entrambe categorie di lavoratori indipendenti, ne' la denunziata disparita' di trattamento puo' considerarsi basata sulla diversa natura delle attivita', artigiane e agricole, dato che nella materia in esame occorre avere riguardo al rischio. Il rischio non ha spiccate caratteristiche diverse, dato che la probabilita' di eventi dannosi non puo' ritenersi maggiore nello svolgimento di attivita' da parte dell'artigiano indipendente, che non sempre adopera mezzi piu' pericolosi di quelli utilizzati dal lavoratore agricolo autonomo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte