Sentenza 263/1976 (ECLI:IT:COST:1976:263)
Massima numero 8630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/12/1976;  Decisione del  21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 263/76. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A), E LEGGE 23 APRILE 1969, N. 153, ART. 23 - ESCLUDONO, PER ESSI, IL TRATTAMENTO MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA PER INVALIDITA' A CARICO DELL'I.N.P.S. - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI DUE PENSIONI DIRETTE (L'UNA I.N.P.S., L'ALTRA A CARICO DELLO STATO) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Corte di Appello di Potenza con ordinanza 30 aprile 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, se la normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) e dell'art. 23 legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) sia in contrasto con il principio di eguaglianza nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per invalidita', a carico dell'INPS., ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato. (Secondo la Corte di Appello di Potenza, le citate norme delle leggi n. 1338 del 1962 e n. 153 del 1969 determinerebbero una disparita' di trattamento non giustificata tra i titolari di pensione diretta a carico dell'INPS e di pensione di riversibilita' a carico dello Stato o di un fondo o gestione speciale - i quali, per effetto della sentenza n. 230 del 1974 della Corte costituzionale, hanno diritto alla pensione diretta dell'INPS nella misura del minimo garantito - ed i titolari di due pensioni dirette, l'una a carico dell'INPS e l'altra a carico dello Stato). Questa Corte, con la sentenza n. 230 del 1974, ritenne irrazionale il diritto di integrazione della pensione diretta, corrisposta dall'INPS, al trattamento minimo, allorche' fosse lo Stato ad erogare pensione di riversibilita' in aggiunta a quella diretta dell'INPS. La tutela dei titolari della pensione di riversibilita' non puo' essere piu' completa di quella dei titolari della pensione diretta, nell'ipotesi di cumulo con una pensione dell'INPS. L'art. 11, comma secondo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) - che ha disposto la cumulabilita' dell'assegno vitalizio con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria - rivela l'intento del legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in applicazione dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, con la corresponsione di un minimo, il cui ammontare e' riservato ad apprezzamenti del legislatore stesso, nell'osservanza, peraltro, del principio di razionalita'. Conseguenze irrazionali, che potrebbero derivare dall'attuale disciplina nelle concrete applicazioni, sono state opportunamente indicate nell'ordinanza di rinvio (al titolare di due pensioni di riversibilita' non compete su quella dell'I.N.P.S. il trattamento minimo, che, invece, e' riconosciuto sulla diretta a chi invece gode, insieme a questa, di altre due pensioni di riversibilita'; trattamento di particolare favore di una pensione di riversibilita' rispetto al titolare di una pensione diretta, anche di ammontare minimo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte