Ordinanza 196/2020 (ECLI:IT:COST:2020:196)
Massima numero 42952
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  12/08/2020;  Decisione del  12/08/2020
Deposito del 13/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  42953


Titolo
Elezioni - Elezioni suppletive, amministrative e regionali dell'anno 2020 - Presentazione delle candidature - Riduzione, in considerazione dell'epidemia da COVID-19, del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature - Deroga per i partiti già presenti in Parlamento - Omessa previsione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dall'Associazione "+EUROPA" - Lamentata lesione delle prerogative costituzionalmente tutelate dei partiti, irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché violazione del diritto convenzionale a libere elezioni - Difetto di legittimazione - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, in riferimento agli artt. 3, 48 e 49 Cost. e in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, dall'Associazione "+Europa" nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione all'art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 59 del 2020, che, in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni delle Regioni a statuto ordinario dell'anno 2020. Il ricorrente è privo di legittimazione soggettiva, poiché ai partiti politici va negata la natura di potere dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost. Pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. Né l'indubbia funzione di rappresentanza di interessi politicamente organizzati, svolta dai partiti politici, consente di riconoscere la legittimazione di questi ultimi quali poteri dello Stato. (Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; ordinanze n. 120 del 2009 e n. 79 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

 20/04/2020  n. 26  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3