Sentenza 264/1976 (ECLI:IT:COST:1976:264)
Massima numero 8631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
21/12/1976; Decisione del
21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8632
Titolo
SENT. 264/76 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ARTT. 1, TERZO COMMA, E 4, LETT. C - DANNI RIPORTATI DALLE PERSONE TRASPORTATE - E' PREVISTA L'OBBLIGATORIETA' SOLO NEI CASI IN CUI IL TRASPORTO SIA AVVENUTO SU VEICOLI DESTINATI AD USO PUBBLICO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI TRASPORTATI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO NON IRRAZIONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 264/76 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ARTT. 1, TERZO COMMA, E 4, LETT. C - DANNI RIPORTATI DALLE PERSONE TRASPORTATE - E' PREVISTA L'OBBLIGATORIETA' SOLO NEI CASI IN CUI IL TRASPORTO SIA AVVENUTO SU VEICOLI DESTINATI AD USO PUBBLICO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI TRASPORTATI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO NON IRRAZIONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La mancata estensione dei benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria alle persone trasportate non puo' dirsi priva di ragionevole giustificazione sia perche' detti soggetti non possono propriamente definirsi "terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. (il quale in certo modo definisce l'oggetto e l'ambito di tutela predisposto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria) e sia perche' risponde alla duplice esigenza di attuare in modo graduale il nuovo regime delle assicurazioni in tema di circolazione stradale e di non rendere ancora piu' gravosi gli oneri dell'assicurato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile contro i terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone. Cfr.: sent. n. 55 del 1975.
La mancata estensione dei benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria alle persone trasportate non puo' dirsi priva di ragionevole giustificazione sia perche' detti soggetti non possono propriamente definirsi "terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. (il quale in certo modo definisce l'oggetto e l'ambito di tutela predisposto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria) e sia perche' risponde alla duplice esigenza di attuare in modo graduale il nuovo regime delle assicurazioni in tema di circolazione stradale e di non rendere ancora piu' gravosi gli oneri dell'assicurato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile contro i terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone. Cfr.: sent. n. 55 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte