Sentenza 265/1976 (ECLI:IT:COST:1976:265)
Massima numero 8634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  21/12/1976;  Decisione del  21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8633


Titolo
SENT. 265/76 B. PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO CONTUMACE - TERMINE IDENTICO A QUELLO PER L'IMPUTATO PRESENTE AL DIBATTIMENTO: ART. 199, TERZO COMMA, C.P.P. - OMESSA DISTINZIONE TRA NOTIFICAZIONI A MANI PROPRIE E NOTIFICAZIONI IN ALTRO MODO: ARTT. 199, TERZO COMMA, E 500 C.P.P. - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI AVVERTIRE DELLA FACOLTA' DI IMPUGNARE LA SENTENZA NOTIFICATA ENTRO TRE GIORNI A PENA DI DECADENZA: ART. 500 C.P.P. - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
Sono infondate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 199, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede, per la dichiarazione di impugnazione, il medesimo termine di tre giorni stabilito per l'impugnazione dell'imputato presente al dibattimento; b) dello stesso art. 199, terzo comma, in relazione al successivo art. 500, nella parte in cui non distingue tra notificazioni a mani proprie e notificazioni in altro modo; c) dell'art. 500, nella parte in cui non prescrive l'obbligo di avvertire che, contro la sentenza notificata, puo' essere, a pena di decadenza, proposta impugnazione entro tre giorni dalla notificazione. A differenza dell'irreperibile, la cui posizione e' minutamente disciplinata per legge (cfr. sent. nn. 54 e 136 del 1971) e dell'assente che, non avendo dato notizia del suo nuovo recapito, viene equiparato all'irreperibile (cfr. sent. n. 159 del 1972), il contumace, che si presume abbia voluto estraniarsi dal processo, dispone della difesa tecnica, abilitata, al pari dell'imputato a proporre gravame. Non e', pertanto, esatta la censura relativa alla parificazione, ai fini del gravame, tra imputato presente ed imputato contumace (neppure per quanto attiene alla notificazione, in mani proprie o in altro modo, dell'atto impugnabile, perche' secondo l'id quod plerumque accidit, la diversa posizione del contumace e' da ascrivere a una sua scelta. Ne' puo' essere accolta la pretesa che sia prescritto l'obbligo di avvertire il contumace che, contro l'atto notificato e' proponibile l'impugnazione entro tre giorni, a pena di decadenza. - S. nn. 170/1973, 27/1966, 119/1969, O. n. 125/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte