Ordinanza 271/1976 (ECLI:IT:COST:1976:271)
Massima numero 8640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/12/1976;  Decisione del  21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 271/76. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA MALATTIA - OPERAI DELL'INDUSTRIA - LEGGE 11 GENNAIO 1943, N. 138, ART. 6, QUARTO COMMA - RIFERIMENTO ALL'ART. 14 DEL C.C.N. 3 GENNAIO 1939 (CHE FISSA IL TERMINE MASSIMO PER LA CORRESPONSIONE DURANTE L'ANNO DELL'INDENNITA' DI MALATTIA) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 14 del c.c.n. 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, il quale fissa il termine massimo per la corresponsione durante l'anno della indennita' di malattia, avendo la Corte, con sent. n. 67 del 1975, in base a considerazioni che valgono oltre l'aspetto esaminato, ritenuto costituzionalmente legittima detta disposizione, nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a), del contratto succitato, in quanto essa non avrebbe affatto recepito l'accordo collettivo, ed anzi l'intera legge n. 138 del 1943 si sarebbe presentata come derogatoria della disciplina corporativa e, dando vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza, idonea a garantire a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattie che ha trovato un preciso riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte