Ordinanza 272/1976 (ECLI:IT:COST:1976:272)
Massima numero 8641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/12/1976;  Decisione del  21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 272/76. REATO IN GENERE - COD. PEN., ART. 62, N. 6 - ATTENUANTE COSTITUITA DAL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ABBIA LUOGO PRIMA DEL GIUDIZIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 62, n. 6, cod. pen. - nella parte in cui stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso" -, avendo la Corte, con sent. n. 111 del 1964, gia' dichiarato non fondata tale questione ed essendo state gia' puntualmente esaminate e disattese nella motivazione di detta decisione tutte le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, ove peraltro non sono stati prospettati profili nuovi di illegittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte