Sentenza 275/1976 (ECLI:IT:COST:1976:275)
Massima numero 8645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  22/12/1976;  Decisione del  22/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8644  8646


Titolo
SENT. 275/76 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO CON STIPENDIO O RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE IN CONCORSO CON UN TRATTAMENTO DI ATTIVITA' - NON SONO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI.

Testo
Va ribadito che il divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o la riduzione del trattamento di pensione in concorso con un trattamento di attivita', non sono costituzionalmente illegittimi, atteso che la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attivita'. Cfr.: sentt. nn. 105 del 1963 e 155 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte