Sentenza 275/1976 (ECLI:IT:COST:1976:275)
Massima numero 8645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
22/12/1976; Decisione del
22/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 275/76 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO CON STIPENDIO O RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE IN CONCORSO CON UN TRATTAMENTO DI ATTIVITA' - NON SONO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI.
SENT. 275/76 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO CON STIPENDIO O RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE IN CONCORSO CON UN TRATTAMENTO DI ATTIVITA' - NON SONO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI.
Testo
Va ribadito che il divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o la riduzione del trattamento di pensione in concorso con un trattamento di attivita', non sono costituzionalmente illegittimi, atteso che la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attivita'. Cfr.: sentt. nn. 105 del 1963 e 155 del 1969.
Va ribadito che il divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o la riduzione del trattamento di pensione in concorso con un trattamento di attivita', non sono costituzionalmente illegittimi, atteso che la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attivita'. Cfr.: sentt. nn. 105 del 1963 e 155 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte