Sentenza 275/1976 (ECLI:IT:COST:1976:275)
Massima numero 8646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
22/12/1976; Decisione del
22/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 275/76 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO - LIMITI.
SENT. 275/76 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO - LIMITI.
Testo
Va riaffermato che la pensione deve essere considerata una forma di retribuzione differita, direttamente legata alla natura ed agli aspetti del lavoro prestato, e che la discrezionalita' del legislatore ordinario deve in ogni caso rispettare il principio della proporzionalita' rispetto alla qualita' e quantita' di lavoro prestato durante il servizio attivo. Cfr.: sentt. nn. 124 del 1968, 57 del 1973, 176 del 1975.
Va riaffermato che la pensione deve essere considerata una forma di retribuzione differita, direttamente legata alla natura ed agli aspetti del lavoro prestato, e che la discrezionalita' del legislatore ordinario deve in ogni caso rispettare il principio della proporzionalita' rispetto alla qualita' e quantita' di lavoro prestato durante il servizio attivo. Cfr.: sentt. nn. 124 del 1968, 57 del 1973, 176 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte