Sentenza 1/1977 (ECLI:IT:COST:1977:1)
Massima numero 8657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 05/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8658  8659  8660


Titolo
SENT. 1/77 A. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - VALIDITA' - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 (APPLICAZIONE DEL CONCORDATO TRA SANTA SEDE E ITALIA) - RINUNZIA ALLA GIURISDIZIONE IN MATERIA - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON L'ART. 34 DEL CONCORDATO (IN PARTE QUA) - L'EVENTUALE ILLEGITTIMITA' DELLA PRIMA NON TOGLIEREBBE VIGORE AL SECONDO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e seguenti dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) - per cui e' da escludere che la rinunzia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa operante dall'art. 17, essendosi gia' prodotta la riserva a favore del giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento dell'art. 34 Concordato, cosi' come disposta in forza del citato art. 1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una eventuale declaratoria di illegittimita', con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiche' rimarrebbe ugualmente ferma l'applicabilita' dei precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell'art. 34, cosi' come sono stati immessi nell'ordinamento italiano dall'art. 1 della legge 810 del 1929. Pertanto, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. - sotto il profilo che, per effetto della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorita' ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte