Sentenza 1/1977 (ECLI:IT:COST:1977:1)
Massima numero 8657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 05/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/77 A. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - VALIDITA' - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 (APPLICAZIONE DEL CONCORDATO TRA SANTA SEDE E ITALIA) - RINUNZIA ALLA GIURISDIZIONE IN MATERIA - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON L'ART. 34 DEL CONCORDATO (IN PARTE QUA) - L'EVENTUALE ILLEGITTIMITA' DELLA PRIMA NON TOGLIEREBBE VIGORE AL SECONDO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 1/77 A. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - VALIDITA' - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 (APPLICAZIONE DEL CONCORDATO TRA SANTA SEDE E ITALIA) - RINUNZIA ALLA GIURISDIZIONE IN MATERIA - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON L'ART. 34 DEL CONCORDATO (IN PARTE QUA) - L'EVENTUALE ILLEGITTIMITA' DELLA PRIMA NON TOGLIEREBBE VIGORE AL SECONDO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e seguenti dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) - per cui e' da escludere che la rinunzia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa operante dall'art. 17, essendosi gia' prodotta la riserva a favore del giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento dell'art. 34 Concordato, cosi' come disposta in forza del citato art. 1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una eventuale declaratoria di illegittimita', con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiche' rimarrebbe ugualmente ferma l'applicabilita' dei precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell'art. 34, cosi' come sono stati immessi nell'ordinamento italiano dall'art. 1 della legge 810 del 1929. Pertanto, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. - sotto il profilo che, per effetto della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorita' ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.
Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e seguenti dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) - per cui e' da escludere che la rinunzia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa operante dall'art. 17, essendosi gia' prodotta la riserva a favore del giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento dell'art. 34 Concordato, cosi' come disposta in forza del citato art. 1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una eventuale declaratoria di illegittimita', con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiche' rimarrebbe ugualmente ferma l'applicabilita' dei precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell'art. 34, cosi' come sono stati immessi nell'ordinamento italiano dall'art. 1 della legge 810 del 1929. Pertanto, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. - sotto il profilo che, per effetto della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorita' ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte