Sentenza 1/1977 (ECLI:IT:COST:1977:1)
Massima numero 8658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 05/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/77 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 (APPLICAZIONE DEL CONCORDATO TRA SANTA SEDE E ITALIA) - IMPONE DI RENDERE ESECUTIVE ANCHE PRONUNZIE DI NULLITA' PER CAUSE (COME LA RISERVA MENTALE) NON PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA - NON COSTITUISCE AUTONOMA QUESTIONE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 1/77 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 (APPLICAZIONE DEL CONCORDATO TRA SANTA SEDE E ITALIA) - IMPONE DI RENDERE ESECUTIVE ANCHE PRONUNZIE DI NULLITA' PER CAUSE (COME LA RISERVA MENTALE) NON PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA - NON COSTITUISCE AUTONOMA QUESTIONE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), finisce per risultare irrilevante una eventuale declaratoria di illegittimita', con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiche' resterebbero egualmente in vigore le norme da esso riprodotte contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34, cosi' come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929. Pertanto, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7 e 29 Cost. (congiuntamente ed in stretta correlazione con altre riguardanti lo stesso articolo) - in quanto impone di rendere esecutive anche pronunzie di nullita' per cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge italiana e in definitiva corrispondenti ad un tipo di matrimonio che sarebbe contrastante con quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione con norme esprimenti un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Cfr.: sent. n. 108 del 1957.
Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), finisce per risultare irrilevante una eventuale declaratoria di illegittimita', con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiche' resterebbero egualmente in vigore le norme da esso riprodotte contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34, cosi' come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929. Pertanto, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7 e 29 Cost. (congiuntamente ed in stretta correlazione con altre riguardanti lo stesso articolo) - in quanto impone di rendere esecutive anche pronunzie di nullita' per cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge italiana e in definitiva corrispondenti ad un tipo di matrimonio che sarebbe contrastante con quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione con norme esprimenti un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Cfr.: sent. n. 108 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte