Sentenza 1/1977 (ECLI:IT:COST:1977:1)
Massima numero 8659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 05/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/77 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - CONTENUTO NORMATIVO - CORRISPONDENZA CON QUELLO DI ATTO AVENTE POSIZIONE E GRADO DIVERSO - FATTISPECIE - LEGGE ORDINARIA N. 810 DEL 1929 E CONCORDATO TRA STATO E CHIESA - COPERTURA COSTITUZIONALE DI QUESTO - CONFORMITA' DELLE LEGGI NN. 847 E 848 DEL 1929 A PRECETTI DELLA COSTITUZIONE E DELLO STESSO CONCORDATO.
SENT. 1/77 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - CONTENUTO NORMATIVO - CORRISPONDENZA CON QUELLO DI ATTO AVENTE POSIZIONE E GRADO DIVERSO - FATTISPECIE - LEGGE ORDINARIA N. 810 DEL 1929 E CONCORDATO TRA STATO E CHIESA - COPERTURA COSTITUZIONALE DI QUESTO - CONFORMITA' DELLE LEGGI NN. 847 E 848 DEL 1929 A PRECETTI DELLA COSTITUZIONE E DELLO STESSO CONCORDATO.
Testo
La corrispondenza del contenuto normativo non toglie che possa presentarsi diversa, nella gerarchia delle fonti, la posizione degli atti che contengono le stesse norme e, di riflesso, il grado di queste. Non e' pertanto abnorme che, mentre l'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia (cosi' come le disposizioni della legge n. 810 del 1929) ebbe a godere in passato della speciale garanzia conseguita in base all'applicazione dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2963, e gode attualmente della "copertura costituzionale" fornita dell'art. 7, secondo comma, Cost.; l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), che riproduce le formule dei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, contiene, invece (cosi' come gli altri articoli della stessa legge e quelli della n. 848 del 1929), norme che risultano da una legge "ordinaria" nel senso piu' proprio dell'espressione, la cui legittimita' costituzionale non deve essere necessariamente valutata soltanto in relazione ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma e' verificabile in riferimento a tutti i singoli precetti della Costituzione, nonche' eventualmente anche alle norme dello stesso Concordato.
La corrispondenza del contenuto normativo non toglie che possa presentarsi diversa, nella gerarchia delle fonti, la posizione degli atti che contengono le stesse norme e, di riflesso, il grado di queste. Non e' pertanto abnorme che, mentre l'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia (cosi' come le disposizioni della legge n. 810 del 1929) ebbe a godere in passato della speciale garanzia conseguita in base all'applicazione dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2963, e gode attualmente della "copertura costituzionale" fornita dell'art. 7, secondo comma, Cost.; l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), che riproduce le formule dei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, contiene, invece (cosi' come gli altri articoli della stessa legge e quelli della n. 848 del 1929), norme che risultano da una legge "ordinaria" nel senso piu' proprio dell'espressione, la cui legittimita' costituzionale non deve essere necessariamente valutata soltanto in relazione ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma e' verificabile in riferimento a tutti i singoli precetti della Costituzione, nonche' eventualmente anche alle norme dello stesso Concordato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
co. 2
Altri parametri e norme interposte