Elezioni - Elezioni suppletive, amministrative e regionali per l'anno 2020 - Estensione, in sede di conversione di decreto-legge, del c.d. election day allo svolgimento del referendum popolare confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Gregorio De Falco - Lamentata menomazione delle prerogative spettanti ai parlamentari, nonché assenza di omogeneità tra la legge di conversione e il contenuto del decreto-legge - Carenza di motivazione - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per carente motivazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gregorio De Falco, per violazione dell'art. 72, primo e quarto comma, Cost., nei confronti del Senato della Repubblica, e, «se dichiarato ammissibile», nei confronti del Governo della Repubblica e dei Ministri dell'interno e della giustizia, «in quanto responsabili, insieme con il Presidente del Consiglio» degli atti del Presidente della Repubblica, «e/o del Presidente della Repubblica» stesso, per chiedere che non spettava al Senato approvare con voto di fiducia la legge n. 59 del 2020, che ha convertito, con modificazioni, in legge il d.l. n. 26 del 2020. Il ricorso - caratterizzato dalla scarsa chiarezza e coerenza del percorso argomentativo, contraddistinto da salti logici e da passaggi privi di conseguenzialità - espone in modo non ordinato critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (approvata con legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019), all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti-legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo non solo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti, ma altresì avanzando valutazioni politiche non conferenti al giudizio, in tal modo violando i requisiti di coerenza e chiarezza propri di ogni atto introduttivo di un giudizio. In particolare, non si individua né l'atto lesivo (o gli atti lesivi), né le attribuzioni del ricorrente che sarebbero state lese; né, soprattutto, il ricorso contiene alcuno specifico riferimento alle prerogative del singolo parlamentare, asseritamente violate durante l'iter di conversione in legge del d.l. n. 26 del 2020, omettendo qualsiasi riferimento ai lavori parlamentari svoltisi presso il Senato della Repubblica, da cui risulti l'evidenza delle lesioni lamentate, considerando, peraltro, sia che, durante tali lavori, l'applicazione del principio della concentrazione delle scadenze elettorali (c.d. election day) anche al referendum costituzionale è stata oggetto di ampia discussione, e che, inoltre, il voto favorevole sulla questione di fiducia posta al Senato sull'articolo unico del disegno dell'indicata legge di conversione ha legittimamente determinato, secondo quanto previsto dall'art. 161, comma 3-bis, del regolamento del Senato, l'approvazione dell'indicato articolo unico, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti, degli ordini del giorno e delle proposte di stralcio. (Precedenti citati: ordinanze n. 275 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 280 del 2017).
Coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono requisiti di ogni atto introduttivo di un giudizio.
Affinché il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato presentato dal singolo parlamentare risulti ammissibile, è necessario che il ricorrente alleghi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle proprie funzioni costituzionali; in particolare, deve essere motivata la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. (Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 2020, n. 129 del 2020, n. 275 del 2019 e n. 181 del 2018).
Con riferimento agli effetti dell'approvazione della questione di fiducia sui tempi di discussione parlamentare, in nessun caso essa sarebbe sindacabile ai fini dell'approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura. (Precedente citato: ordinanza n. 60 del 2020).
In caso di ritenuta estraneità di disposizioni approvate nel corso dell'iter di conversione, rispetto al testo originario del decreto-legge, il ricorso deve offrire elementi tali da portare all'evidenza l'asserito difetto di omogeneità dell'emendamento oggetto del conflitto, non essendo sufficiente, a tal fine, un mero raffronto tra la materia regolata dall'emendamento stesso e il titolo del decreto-legge. (Precedente citato: ordinanza n. 274 del 2019).