Ordinanza 2/1977 (ECLI:IT:COST:1977:2)
Massima numero 8661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 05/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 2/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ART. 1; LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 - ESECUZIONE DELL'ART. 34 DEL CONCORDATO TRA STATO E CHIESA - EFFICACIA DELLE DISPENSE ECCLESIASTICHE DEL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 2/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ART. 1; LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 - ESECUZIONE DELL'ART. 34 DEL CONCORDATO TRA STATO E CHIESA - EFFICACIA DELLE DISPENSE ECCLESIASTICHE DEL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 e 17 della l. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio) in quanto e' stata omessa, in punto di rilevanza, ogni motivazione in ordine alla pregiudizialita' della decisione della Corte nei confronti del provvedimento che il giudice a quo e' chiamato ad emettere.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 e 17 della l. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio) in quanto e' stata omessa, in punto di rilevanza, ogni motivazione in ordine alla pregiudizialita' della decisione della Corte nei confronti del provvedimento che il giudice a quo e' chiamato ad emettere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte