Sentenza 3/1977 (ECLI:IT:COST:1977:3)
Massima numero 8662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 12/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8663  8664


Titolo
SENT. 3/77 A. ELEZIONI - COMUNI - CONSIGLIERI COMUNALI - AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O VIGILATI DAL COMUNE - POSIZIONE DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 332, ART. 4 (MODIFICATA DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1961, N. 95, ART. 2) - INCLUSIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MILANO TRA I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE "LEONARDO DA VINCI" - POSSIBILITA' CHE TALI RAPPRESENTANTI, IN DEROGA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 15 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, VENGANO DESIGNATI FRA I CONSIGLIERI COMUNALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PRETESO CONTRASTO DELL'ART. 4 LEGGE N. 332 DEL 1958 CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Dalla formulazione dell'art. 4, lett. e), della legge 2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalita' giuridica di diritto pubblico all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano), cui corrisponde quella, identica, dell'art. 2, lett. e), della legge 21 febbraio 1961, n. 95, puo' solo ricavarsi la disposizione normativa che tre dei consiglieri d'amministrazione dell'ente "Leonardo da Vinci" devono essere rappresentanti del Comune di Milano, designati dal Consiglio comunale tra le persone che questo, con la piu' ampia discrezionalita', ritiene idonee, mentre non e' affatto prescritto che costoro debbano necessariamente essere consiglieri comunali. E d'altra parte l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in base alla generica indicazione della norma in questione, potrebbero esserlo, va senz'altro respinta perche' in chiaro contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, cosi' come enunciati e ribaditi dalla Corte, in materia di elettorato passivo. Dal che consegue la insussistenza di una deroga legislativa alla regola dell'art. 15 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in tema di incompatibilita' o ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale, la cui ratio va ricercata nel conflitto di interessi derivanti dal cumulo, nei titolari dei diversi uffici, delle posizioni di vigilato e di vigilante, di sovvenzionato e di sovvenzionante, di direttore e di sottoposto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 332 del 1958, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge n. 95 del 1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte