Sentenza 4/1977 (ECLI:IT:COST:1977:4)
Massima numero 8665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 04/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8666  8667  8668


Titolo
SENT. 4/77 A. COMUNI E PROVINCE - ORDINANZE PREFETTIZIE DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI SANITA' O DI SICUREZZA PUBBLICA - R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 20 - ASSUNTA ATTRIBUZIONE DI POTESTA' LEGISLATIVA AD ORGANI DIVERSI DAL PARLAMENTO E DAL GOVERNO - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 70, 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrasta con gli artt. 70, 76 e 77 Cost. l'art. 20 T.U. comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383) poiche' le ordinanze prefettizie, anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; ne', tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte