Sentenza 4/1977 (ECLI:IT:COST:1977:4)
Massima numero 8667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 04/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8665  8666  8668


Titolo
SENT. 4/77 C. COMUNI E PROVINCE - R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 20 - ORDINANZE PREFETTIZIE DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI SANITA' O DI SICUREZZA PUBBLICA - CONSENTONO LIMITAZIONI AL DIRITTO DI SCIOPERO - NON E' VIOLATO L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I particolari limiti che all'esercizio del diritto di sciopero possono derivare dall'applicazione dell'art. 20 del t.u. comunale e provinciale del 1934 trovano il loro fondamento nell'art. 32 Cost., a norma del quale "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'", poiche' tra i motivi legittimanti il Prefetto a provvedere con ordinanze contingibili e urgenti vi sono espressamente menzionati quelli "di sanita'".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte