Sentenza 4/1977 (ECLI:IT:COST:1977:4)
Massima numero 8668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 04/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8665  8666  8667


Titolo
SENT. 4/77 D. COMUNI E PROVINCE - R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 20 - ORDINANZE PREFETTIZIE DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI SANITA' O DI SICUREZZA PUBBLICA - CONSENTONO LIMITAZIONI AL DIRITTO DI SCIOPERO - NON E' VIOLATO L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I motivi "di sicurezza" hanno riferimento alla integrita' fisica ed incolumita' delle persone e costituiscono percio' concetto diverso da quello di "ordine pubblico" (distintamente richiamato, infatti, nell'art. 2 del t.u. di p.s.): non potendosi dubitare che l'interesse alla tutela di quei beni rientri nel nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa percio' recepiti e garantiti (anche espressamente, attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo"), non contrasta con l'art. 40 Cost. la limitazione del diritto di sciopero derivante da tali motivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte