Sentenza 6/1977 (ECLI:IT:COST:1977:6)
Massima numero 8671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 12/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 6/77. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DIRITTO DEI PROSSIMI CONGIUNTI (EX ART. 307, ULTIMO COMMA, COD. PEN.) DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - COD. PROC. PEN., ART. 350 E COD. PEN., ART. 307, ULTIMO COMMA - OMESSA PREVISIONE DI CHI CONVIVA MORE UXORIO CON L'IMPUTATO O CON UNO DEI COIMPUTATI DELLO STESSO REATO - DIVERSITA' DI SITUAZIONI OBIETTIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La situazione di chi sia legato ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione) e' nettamente diversa da quella basata sul vincolo matrimoniale, per cui manca il necessario presupposto perche' di fronte ad un trattamento differenziato - quale e' quello che risulta dal contenuto positivo e negativo dell'art. 350 cod. proc. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, cod. pen. - possa utilmente prospettarsi e quindi dirsi fondato il contrasto con il principio di eguaglianza. Ne', d'altra parte, si puo' ritenere, facendo riferimento alla ratio dell'art. 350, che gli interessi, i quali stanno a base delle situazioni ivi previste, siano ricorrenti anche in quelle omesse, perche' il legislatore ha reputato meritevole di tutela il sentimento familiare (latamente inteso) ed ha presupposto che i prossimi congiunti di cui all'ultimo comma dell'art. 307, indicati sulla base di tipici rapporti giuridici (coniugio, parentela ed affinita'), siano portatori - secondo l'id quod plerumque accidit - di interessi privati ancorati a tale sentimento, prevalenti su quello pubblico, della giustizia, ed a tale fine non ha imposto un divieto ma solo attribuito la facolta' di astenersi dal deporre; laddove, nelle situazioni che sarebbero state omesse, l'esistenza degli stessi interessi ed il perseguimento degli stessi scopi si presentano come dati del tutto eventuali e comunque non necessari ed in ogni caso da dimostrare, e la relativa indagine puo' anche non essere breve ne' facile, con conseguenti ingiustificate remore al corso del processo in contrasto con il carattere inquisitorio e con i principi della oralita' e della concentrazione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione delle succitate disposizioni, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento cui darebbe luogo l'omessa previsione tra i soggetti cui e' concessa la facolta' di astenersi dal deporre nella istruzione formale, di chi conviva more uxorio con l'imputato o con uno dei coimputati dello stesso reato. Cfr.: sent. n. 248 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte