Sentenza 8/1977 (ECLI:IT:COST:1977:8)
Massima numero 8674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 12/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/77 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 2 - MANCATA ATTUAZIONE DELLA DELEGA LEGISLATIVA (LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 31) RELATIVAMENTE AGLI INFORTUNI IN ITINERE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 8/77 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 2 - MANCATA ATTUAZIONE DELLA DELEGA LEGISLATIVA (LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 31) RELATIVAMENTE AGLI INFORTUNI IN ITINERE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' il legislatore delegato non ha fatto uso, in materia di infortuni sul lavoro, anche della delega conferitagli con l'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, diretta a fare emanare dal Governo "norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere", non previsto e non regolato dall'ordinamento (e cio' entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delegazione), la disciplina vigente sulla infortunistica del lavoro di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - emanato in base all'art. 30 della stessa legge per modificare, correggere, ampliare le norme in vigore "riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo" -, risulta essere frutto di delega che non concerne affatto l'infortunio in itinere, ed ha diversa origine, oggetto e finalita'. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto delegato suindicato, non avendo il Governo il dovere di comprendere in esso anche le modalita' riguardanti quel tipo di infortunio.
Poiche' il legislatore delegato non ha fatto uso, in materia di infortuni sul lavoro, anche della delega conferitagli con l'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, diretta a fare emanare dal Governo "norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere", non previsto e non regolato dall'ordinamento (e cio' entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delegazione), la disciplina vigente sulla infortunistica del lavoro di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - emanato in base all'art. 30 della stessa legge per modificare, correggere, ampliare le norme in vigore "riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo" -, risulta essere frutto di delega che non concerne affatto l'infortunio in itinere, ed ha diversa origine, oggetto e finalita'. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto delegato suindicato, non avendo il Governo il dovere di comprendere in esso anche le modalita' riguardanti quel tipo di infortunio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte