Sentenza 9/1977 (ECLI:IT:COST:1977:9)
Massima numero 8677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 12/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 9/77. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI - R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511, ART. 18 - PRETESA LESIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DELL'INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE (COST., ARTT. 21 E 101) - ESTRANEITA' AL GIUDIZIO A QUO DELLA NORMA IMPUGNATA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), concernente la responsabilita' disciplinare dei magistrati, sollevata in riferimento agli artt. 21 e 101 Cost., nel corso di un procedimento avente per oggetto la destinazione di locali aziendali ad una associazione sindacale a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte