Sentenza 13/1977 (ECLI:IT:COST:1977:13)
Massima numero 8681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/77 A. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414 E 416 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ATTIVITA' DEFENSIONALI DELLE PARTI - PRECLUSIONI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONVENUTO E ATTORE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/77 A. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414 E 416 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ATTIVITA' DEFENSIONALI DELLE PARTI - PRECLUSIONI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONVENUTO E ATTORE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' da escludere che gli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura a cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attivita' defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operato fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parita'. In particolare, e' da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto, delle domande, eccezioni, mezzi di prova, documenti ecc., solo per il secondo, e non anche per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo, anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benche' espressamente sancita (nell'art. 416) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista, sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art. 414, n. 5, e dell'art. 420, anche per l'attore, e va percio' respinta, perche' fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimita' costituzionale avanzata in proposito, nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
E' da escludere che gli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura a cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attivita' defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operato fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parita'. In particolare, e' da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto, delle domande, eccezioni, mezzi di prova, documenti ecc., solo per il secondo, e non anche per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo, anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benche' espressamente sancita (nell'art. 416) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista, sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art. 414, n. 5, e dell'art. 420, anche per l'attore, e va percio' respinta, perche' fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimita' costituzionale avanzata in proposito, nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte