Sentenza 13/1977 (ECLI:IT:COST:1977:13)
Massima numero 8682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8681  8683  8684  8685  8686  8687  8688


Titolo
SENT. 13/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 418 E 420, COMMI PRIMO E QUINTO (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DISCIPLINA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNTA NON EQUIPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'ATTORE IN RICONVENZIONE E DI QUELLA DEL CONVENUTO QUANTO ALLE RISPETTIVE ATTIVITA' DIFENSIVE - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Anche nel nuovo rito del lavoro, cosi' come nel processo ordinario, per il simmetrico rovesciamento della posizione delle parti che si verifica in seguito alla proposizione di domanda riconvenzionale, la disciplina dell'attivita' difensiva dell'attore, nei riguardi della riconvenzionale, in mancanza di una specifica completa regolamentazione, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalita' che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attivita' processuale del convenuto rispetto alla domanda principale. Con specifico riguardo al rito del lavoro, cio' equivale a dire che l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri e, correlativamente, incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento e', per il convenuto in riconvenzione, non gia' l'udienza fissata ex art. 415, bensi' la nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art. 418. Pertanto non e' fondata, nei confronti dello stesso articolo 418, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sull'erroneo presupposto della non equiparabilita' di tali posizioni. Ed e' anche infondata la questione, proposta in base allo stesso erroneo presupposto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) per pretesa violazione del diritto di difesa dell'attore, nella parte in cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta, subordinano la sua attivita' defensionale alle condizioni stabilite per l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte