Sentenza 13/1977 (ECLI:IT:COST:1977:13)
Massima numero 8683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8681  8682  8684  8685  8686  8687  8688


Titolo
SENT. 13/77 C. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE, A FAVORE DEL LAVORATORE, IL MAGGIOR DANNO EVENTUALMENTE SUBITO PER LA DIMINUZIONE DI VALORE DEL CREDITO - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI CREDITI PECUNIARI - GIUSTIFICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INFONDATEZZA.

Testo
La disposizione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) che riguardo alle controversie su crediti di lavoro prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito" (ed alla quale si collega, in via di integrazione, l'art. 150 disp. att. cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 9 della stessa legge n. 533 del 1973) tende ad assicurare al lavoratore - con riferimento al mancato o ritardato pagamento delle prestazioni in suo favore alla scadenza e a decorrere da tale momento - l'adeguamento delle somme dovutegli, in funzione delle variazioni in aumento degli indici dei prezzi calcolati per la scala mobile. In cio', nel contesto di piu' precetti costituzionali (artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36) nello sfondo dei quali trova rafforzati presidio e garanzia, essa risponde ad esigenze (tutte primarie, e delle quali a seconda dei casi puo' prevalere ora l'una ora l'altra) di sostentamento (in quanto appresta un meccanismo di conservazione del valore delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare il "potere di acquisto di beni reali" che si connette alla retribuzione e alle indennita' di fine rapporto); di riequilibrio (rispetto all'arricchimento conseguito dal datore di lavoro); di remora (al non puntuale adempimento delle prestazioni in questione) a tutela non soltanto dell'interesse individuale dei lavoratori, ma, ad un tempo, dell'interesse generale della intera collettivita'. Pertanto, poiche', in conclusione, il trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro trova giustificazione nella qualita' stessa del credito, e' da escludere che l'indicata norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ponga in essere una ingiustificata disparita' rispetto agli altri crediti a carattere pecuniario e in particolare ai crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto, ed e' quindi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte