Sentenza 13/1977 (ECLI:IT:COST:1977:13)
Massima numero 8684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/77 D. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE, A FAVORE DEL LAVORATORE, IL MAGGIOR DANNO EVENTUALMENTE SUBITO PER LA DIMINUZIONE DI VALORE DEL CREDITO - MANCATA DISTINZIONE DALLA GENERALITA' DI PARTICOLARI RAPPORTI - NON DETERMINA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/77 D. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE, A FAVORE DEL LAVORATORE, IL MAGGIOR DANNO EVENTUALMENTE SUBITO PER LA DIMINUZIONE DI VALORE DEL CREDITO - MANCATA DISTINZIONE DALLA GENERALITA' DI PARTICOLARI RAPPORTI - NON DETERMINA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Anche per i peculiari rapporti concernenti la posizione - "non di debolezza" - di alcune categorie di prestatori d'opera, quali, ad esempio, i dirigenti e, correlativamente, la posizione "non preminente", in cui si trovano categorie di datori di lavoro, come i piccoli imprenditori, gli artigiani, etc., non difettano le ragioni che giustificano l'applicazione del meccanismo ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge n. 533 del 1973) contro la svalutazione dei crediti di lavoro, anche se, nel concreto, queste si combinano in diversa misura e intensita': assumendo, ad esempio, nei rispetti di un dirigente, la funzione di riequilibrio economico, carattere certamente prevalente rispetto a quella di sostentamento. Pertanto - a prescindere da altre considerazioni circa la necessita' della legge di riferirsi generalmente al quod plerumque accidit e non a "casi-limite" - e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti dell'indicato art. 429, terzo comma. cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'identita' di trattamento (quanto al rilievo dato alla svalutazione) di tutti, senza distinzioni, i crediti di lavoro.
Anche per i peculiari rapporti concernenti la posizione - "non di debolezza" - di alcune categorie di prestatori d'opera, quali, ad esempio, i dirigenti e, correlativamente, la posizione "non preminente", in cui si trovano categorie di datori di lavoro, come i piccoli imprenditori, gli artigiani, etc., non difettano le ragioni che giustificano l'applicazione del meccanismo ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge n. 533 del 1973) contro la svalutazione dei crediti di lavoro, anche se, nel concreto, queste si combinano in diversa misura e intensita': assumendo, ad esempio, nei rispetti di un dirigente, la funzione di riequilibrio economico, carattere certamente prevalente rispetto a quella di sostentamento. Pertanto - a prescindere da altre considerazioni circa la necessita' della legge di riferirsi generalmente al quod plerumque accidit e non a "casi-limite" - e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti dell'indicato art. 429, terzo comma. cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'identita' di trattamento (quanto al rilievo dato alla svalutazione) di tutti, senza distinzioni, i crediti di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte