Sentenza 13/1977 (ECLI:IT:COST:1977:13)
Massima numero 8685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/77 E. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - APPLICABILITA' DELLE NUOVE NORME AI PROCESSI IN CORSO - LIMITI - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 20, COMMA PRIMO - POSSIBILITA' DI TRARNE ARGOMENTO PER LA RETROATTIVITA' DELL'ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973) - ESCLUSIONE.
SENT. 13/77 E. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - APPLICABILITA' DELLE NUOVE NORME AI PROCESSI IN CORSO - LIMITI - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 20, COMMA PRIMO - POSSIBILITA' DI TRARNE ARGOMENTO PER LA RETROATTIVITA' DELL'ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973) - ESCLUSIONE.
Testo
La disposizione transitoria dell'art. 20, comma primo, della legge n. 533 del 1973 sul nuovo rito del lavoro, che prevede l'applicabilita' delle norme della legge stessa anche "ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore", si riferisce - come ha riconosciuto la Corte di cassazione - alle norme di natura processuale. E poiche' la norma dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) la quale prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito", ha carattere sostanziale, e' da escludersi che dalla prima delle due citate disposizioni, possa farsi discendere la retroattivita' della seconda.
La disposizione transitoria dell'art. 20, comma primo, della legge n. 533 del 1973 sul nuovo rito del lavoro, che prevede l'applicabilita' delle norme della legge stessa anche "ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore", si riferisce - come ha riconosciuto la Corte di cassazione - alle norme di natura processuale. E poiche' la norma dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) la quale prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito", ha carattere sostanziale, e' da escludersi che dalla prima delle due citate disposizioni, possa farsi discendere la retroattivita' della seconda.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte