Sentenza 13/1977 (ECLI:IT:COST:1977:13)
Massima numero 8686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8681  8682  8683  8684  8685  8687  8688


Titolo
SENT. 13/77 F. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO "DAL GIORNO DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO" - INTERPRETAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI TRARNE ARGOMENTO A FAVORE DELLA RETROATTIVITA' DELLA RIVALUTAZIONE.

Testo
Nell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973 (sul nuovo rito del lavoro), il quale prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito", l'espressione "con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto" - che a sua volta si riferisce non solo alla somma corrispondente alla diminuzione di valore del credito, ma anche agli interessi legali - e' dettata al fine di determinare il dies a quo indipendentemente da atti di costituzione in mora (analogamente a quanto prescritto dall'art. 1282 cod. civ. per il decorso degli interessi corrispettivi). Non e' percio' possibile trarre da questa disposizione argomenti a favore della retroattivita' della nuova suindicata norma della legge n. 533 del 1973 sulla rivalutazione dei crediti di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte