Sentenza 13/1977 (ECLI:IT:COST:1977:13)
Massima numero 8688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/77 H. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (MODIFICATO DALL'ART. 1 LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - CREDITI DI LAVORO MATURATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - DECORRENZA DEL DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE ANCHE DA DATA ANTERIORE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/77 H. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (MODIFICATO DALL'ART. 1 LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - CREDITI DI LAVORO MATURATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - DECORRENZA DEL DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE ANCHE DA DATA ANTERIORE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo la corretta interpretazione - che trova conferma nei lavori parlamentari - della disposizione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533) sulla rivalutazione, nelle relative controversie, dei crediti di lavoro, in mancanza di una deroga, esplicita o implicita, al principio di irretroattivita' consacrato nell'art. 11 delle preleggi, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, deve tenersi conto soltanto della svalutazione posteriore a tale data. Cio', del resto, risponde pienamente alla applicazione che del suddetto principio di irretroattivita' fa l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ.; nonche' alla giurisprudenza, da tempo consolidata, della Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ.. Pertanto, la questione di costituzionalita' dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto di una pretesa disparita' di trattamento fra crediti di lavoro e altri crediti pecuniari, sotto il profilo della prospettata decorrenza, per i primi, del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore alla legge suddetta, non e' fondata, poiche' muove da una non esatta interpretazione della norma denunziata.
Secondo la corretta interpretazione - che trova conferma nei lavori parlamentari - della disposizione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533) sulla rivalutazione, nelle relative controversie, dei crediti di lavoro, in mancanza di una deroga, esplicita o implicita, al principio di irretroattivita' consacrato nell'art. 11 delle preleggi, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, deve tenersi conto soltanto della svalutazione posteriore a tale data. Cio', del resto, risponde pienamente alla applicazione che del suddetto principio di irretroattivita' fa l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ.; nonche' alla giurisprudenza, da tempo consolidata, della Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ.. Pertanto, la questione di costituzionalita' dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto di una pretesa disparita' di trattamento fra crediti di lavoro e altri crediti pecuniari, sotto il profilo della prospettata decorrenza, per i primi, del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore alla legge suddetta, non e' fondata, poiche' muove da una non esatta interpretazione della norma denunziata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte