Sentenza 14/1977 (ECLI:IT:COST:1977:14)
Massima numero 8690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 426 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - CAUSE PENDENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E DEL TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA ANCHE ALLA PARTE CONTUMACE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 14/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 426 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - CAUSE PENDENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E DEL TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA ANCHE ALLA PARTE CONTUMACE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), ritenuto applicabile analogicamente, e dell'art. 20 della stessa legge, il contumace - nelle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima - non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non e' quindi posto in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del termine stesso, incorrendo di conseguenza nelle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416, con pregiudizio del diritto di difesa. Ne' vale addurre in contrario che il contumace, essendo stato messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo potrebbe, una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al nuovo rito, perche' cio' presupporrebbe una diligenza superiore a quella normale, e non puo' reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso del termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilita' puo' ottenersi con l'impiego di una diligenza piu' che normale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - per violazione dell'art. 24 Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - le succitate disposizioni, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sul nuovo processo del lavoro - non e' prevista la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti. Cfr.: sentt. nn. 34 del 1970, 159 del 1971, 255 del 1974 e 13 del 1977.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), ritenuto applicabile analogicamente, e dell'art. 20 della stessa legge, il contumace - nelle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima - non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non e' quindi posto in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del termine stesso, incorrendo di conseguenza nelle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416, con pregiudizio del diritto di difesa. Ne' vale addurre in contrario che il contumace, essendo stato messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo potrebbe, una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al nuovo rito, perche' cio' presupporrebbe una diligenza superiore a quella normale, e non puo' reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso del termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilita' puo' ottenersi con l'impiego di una diligenza piu' che normale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - per violazione dell'art. 24 Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - le succitate disposizioni, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sul nuovo processo del lavoro - non e' prevista la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti. Cfr.: sentt. nn. 34 del 1970, 159 del 1971, 255 del 1974 e 13 del 1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte