Sentenza 14/1977 (ECLI:IT:COST:1977:14)
Massima numero 8692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/77 D. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 420 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - INTERPRETAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALTRE DISPOSIZIONI - OBBLIGATORIETA' DELLA COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED IL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/77 D. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 420 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - INTERPRETAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALTRE DISPOSIZIONI - OBBLIGATORIETA' DELLA COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED IL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' della dichiarata illegittimita' costituzionale (parziale), per violazione dell'art. 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge stessa, discende la obbligatorieta' della comunicazione al contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, fissi i termini per la (eventuale) integrazione degli atti introduttivi e l'udienza di cui all'art. 420, risulta non fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detto articolo del codice di rito, come modificato dalla legge 533, sollevata sotto il profilo della disparita' del trattamento usato, nel caso specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.
Poiche' della dichiarata illegittimita' costituzionale (parziale), per violazione dell'art. 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge stessa, discende la obbligatorieta' della comunicazione al contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, fissi i termini per la (eventuale) integrazione degli atti introduttivi e l'udienza di cui all'art. 420, risulta non fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detto articolo del codice di rito, come modificato dalla legge 533, sollevata sotto il profilo della disparita' del trattamento usato, nel caso specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte