Sentenza 15/1977 (ECLI:IT:COST:1977:15)
Massima numero 8693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 15/77. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 435, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - NON DISPONE CHE L'AVVENUTO DEPOSITO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA SIA COMUNICATO ALL'APPELLANTE E CHE DA TALE COMUNICAZIONE DECORRA IL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Posto che, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attivita', la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilita' del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli, ne consegue che contrasta con tale principio l'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), poiche' ricollega il dies a quo del termine per la notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad un evento (quale il deposito del provvedimento) di cui e' ben possibile che la parte non abbia avuto tempestiva conoscenza. Ne', d'altra parte, potrebbe essere evitato il pregiudizio per il diritto di difesa ritenendo che il termine in questione sia di tipo ordinatorio (perche' cio' non porrebbe l'appellante al riparo dalle conseguenze connesse alla violazione del termine a comparire, che non fosse stato in grado di rispettare proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza del decreto) ovvero con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore dell'appellante (che non potrebbe essere giammai spinta fino al punto di un controllo giornaliero). Pertanto, e' costituzionalmente illegittima la disposizione in questione - per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - nella parte in cui non stabilisce che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato. Cfr.: sentt. nn. 159 del 1971, 255 del 1974, 14 del 1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte