Sentenza 16/1977 (ECLI:IT:COST:1977:16)
Massima numero 8694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8695


Titolo
SENT. 16/77 A. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 431 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DISCIPLINA L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., trattandosi di norma che non attiene al pagamento di somme a titolo provvisorio, disposto con ordinanza in ogni stato del processo su istanza del lavoratore, bensi' disciplina la provvisoria eseguibilita' della sentenza di primo grado e, pertanto, non ha rilevanza nel giudizio a quo (pendente dinanzi al pretore e relativo ad una controversia avente ad oggetto la richiesta, ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, delle indennita' di fine rapporto da parte del coniuge e dei figli di un lavoratore deceduto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte