Sentenza 16/1977 (ECLI:IT:COST:1977:16)
Massima numero 8695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8694
Titolo
SENT. 16/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 423 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ORDINANZE DI CONDANNA A TITOLO PROVVISORIO "SU ISTANZA DEL LAVORATORE" - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA CORTE - APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE AI SUPERSTITI INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2122 DEL CODICE CIVILE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 423 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ORDINANZE DI CONDANNA A TITOLO PROVVISORIO "SU ISTANZA DEL LAVORATORE" - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA CORTE - APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE AI SUPERSTITI INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2122 DEL CODICE CIVILE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Va corretta, nel senso dell'applicabilita' della disposizione anche ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 2122 del codice civile, l'interpretazione restrittiva dell'art. 423, comma secondo, del codice di procedura civile (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (sul nuovo rito del lavoro) - secondo cui il pagamento di somme a titolo provvisorio puo' essere disposto dal giudice, con ordinanza, in ogni stato del giudizio, solo "su istanza del lavoratore" - perche' fondata sulla formulazione letterale della norma e non sulla ratio della stessa, cui invece deve essere data prevalenza, e che risponde all'esigenza di sollecito soddisfacimento di bisogni primari non solo del lavoratore ma anche dei componenti il nucleo familiare (in senso lato) del lavoratore deceduto, nei cui confronti la corresponsione delle indennita', in particolare di fine rapporto, tende a consentire di affrontare le difficolta' immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro sostentamento. Pertanto, non e' fondata - perche' basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 423 cit., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 8 del 1972.
Va corretta, nel senso dell'applicabilita' della disposizione anche ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 2122 del codice civile, l'interpretazione restrittiva dell'art. 423, comma secondo, del codice di procedura civile (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (sul nuovo rito del lavoro) - secondo cui il pagamento di somme a titolo provvisorio puo' essere disposto dal giudice, con ordinanza, in ogni stato del giudizio, solo "su istanza del lavoratore" - perche' fondata sulla formulazione letterale della norma e non sulla ratio della stessa, cui invece deve essere data prevalenza, e che risponde all'esigenza di sollecito soddisfacimento di bisogni primari non solo del lavoratore ma anche dei componenti il nucleo familiare (in senso lato) del lavoratore deceduto, nei cui confronti la corresponsione delle indennita', in particolare di fine rapporto, tende a consentire di affrontare le difficolta' immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro sostentamento. Pertanto, non e' fondata - perche' basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 423 cit., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 8 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte