Sentenza 17/1977 (ECLI:IT:COST:1977:17)
Massima numero 8696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 17/77. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 431 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ATTIENE ALLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA O AL GIUDIZIO DI APPELLO - DIFETTO DI RILEVANZA NEI GIUDIZI A QUIBUS (TUTTI IN FASE DI PRIMO GRADO).

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), poiche' tale norma - in tutte le disposizioni di cui si compone - attiene alla esecuzione della sentenza o al giudizio di appello, per cui non assume rilevanza nei giudizi a quibus che sono tutti in fase di primo grado. Non vale osservare in contrario che la denunzia dell'art. 431 in sede diversa da quella del giudizio di primo grado costringerebbe il convenuto a subire, nel frattempo, il pregiudizio della esecuzione, poiche' tale argomento (peraltro non del tutto esatto) non puo', in ogni caso, condurre ad ammettere l'impugnazione di una norma in un giudizio in cui questa non e' destinata a trovare applicazione.©

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte