Sentenza 26/1977 (ECLI:IT:COST:1977:26)
Massima numero 8705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8706  8707


Titolo
SENT. 26/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 7 MARZO 1938, N. 141, ART. 78, ULTIMO COMMA (IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO) - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita' dell'art. 78, ultimo comma, legge bancaria (l. 7 marzo 1938, n. 141), secondo cui l'elenco dei creditori chirografari ammessi deve essere esibito al tribunale ma non comunicato alle parti in causa, va dichiarata non rilevante poiche' non risulta l'esistenza di reclami aventi ad oggetto impugnazioni di crediti ammessi, o di altre contestazioni, per cui fosse lamentato, come lesivo del diritto di difesa, il difetto di comunicazione alle parti in causa dell'elenco dei creditori chirografari: pertanto, non discutendosi circa l'applicabilita' in concreto della norma denunciata, ne' essendo comunque indicati motivi per cui i giudizi non possano essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della dedotta questione, deve rispetto ad essa dichiararsi il difetto di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte