Sentenza 26/1977 (ECLI:IT:COST:1977:26)
Massima numero 8706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/77 B. PROCEDURA CONCORSUALE - IMPRESE CHE ESERCITANO IL CREDITO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 209, ULTIMO COMMA, E LEGGE 7 MARZO 1938, N. 141, ART. 78, SECONDO COMMA - CREDITI PRIVILEGIATI E CREDITI CHIROGRAFARI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/77 B. PROCEDURA CONCORSUALE - IMPRESE CHE ESERCITANO IL CREDITO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 209, ULTIMO COMMA, E LEGGE 7 MARZO 1938, N. 141, ART. 78, SECONDO COMMA - CREDITI PRIVILEGIATI E CREDITI CHIROGRAFARI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le speciali forme e modalita' di accertamento dei crediti chirografari, nella liquidazione delle imprese esercenti il credito, stabilite dagli artt. 77 e seguenti della legge bancaria, e confermate dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, di quest'ultima legge, hanno una precisa giustificazione nelle diverse esigenze che si presentano, di regola, nella definizione delle posizioni dei creditori chirografari - ossia generalmente dei clienti dell'azienda di credito - rispetto a quelle dei creditori privilegiati o dei titolari di diritti reali. Scopo della speciale disciplina normativa non e' soltanto la tutela del segreto bancario, a cui e' fatto espresso richiamo nell'ultimo comma dell'art. 78 (continuando ovviamente i clienti ad avervi interesse anche quando una banca venga posta in liquidazione), ma anche e sopratutto la considerazione del numero e della qualita' dei creditori. D'altra parte, alla speciale natura di questa categoria di rapporti, la cui rigorosa disciplina risponde a ben note esigenze di certezza giuridica, fa riscontro la opportunita' di assicurare la massima speditezza nella loro definizione, anche in sede di liquidazione coatta delle imprese creditizie, nel fine di soddisfare con ogni possibile urgenza le aspettative dei creditori chirografari, sia per doverosa tutela del risparmio, a cui la Costituzione da' precisa garanzia in tutte le sue forme, sia per considerazione degli importanti interessi economici e finanziari che vengono compromessi da ogni crisi nell'esercizio della funzione creditizia e dei servizi bancari. La obiettiva differenza tra la situazione giuridica dei creditori chirografari d'una azienda di credito - valutata con riguardo all'id quod plerumque accidit - e quella di coloro che vantano crediti assistiti da privilegio o diritti reali, fornisce una sicura giustificazione razionale della speciale normativa, nella quale non puo' pertanto ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.
Le speciali forme e modalita' di accertamento dei crediti chirografari, nella liquidazione delle imprese esercenti il credito, stabilite dagli artt. 77 e seguenti della legge bancaria, e confermate dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, di quest'ultima legge, hanno una precisa giustificazione nelle diverse esigenze che si presentano, di regola, nella definizione delle posizioni dei creditori chirografari - ossia generalmente dei clienti dell'azienda di credito - rispetto a quelle dei creditori privilegiati o dei titolari di diritti reali. Scopo della speciale disciplina normativa non e' soltanto la tutela del segreto bancario, a cui e' fatto espresso richiamo nell'ultimo comma dell'art. 78 (continuando ovviamente i clienti ad avervi interesse anche quando una banca venga posta in liquidazione), ma anche e sopratutto la considerazione del numero e della qualita' dei creditori. D'altra parte, alla speciale natura di questa categoria di rapporti, la cui rigorosa disciplina risponde a ben note esigenze di certezza giuridica, fa riscontro la opportunita' di assicurare la massima speditezza nella loro definizione, anche in sede di liquidazione coatta delle imprese creditizie, nel fine di soddisfare con ogni possibile urgenza le aspettative dei creditori chirografari, sia per doverosa tutela del risparmio, a cui la Costituzione da' precisa garanzia in tutte le sue forme, sia per considerazione degli importanti interessi economici e finanziari che vengono compromessi da ogni crisi nell'esercizio della funzione creditizia e dei servizi bancari. La obiettiva differenza tra la situazione giuridica dei creditori chirografari d'una azienda di credito - valutata con riguardo all'id quod plerumque accidit - e quella di coloro che vantano crediti assistiti da privilegio o diritti reali, fornisce una sicura giustificazione razionale della speciale normativa, nella quale non puo' pertanto ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte