Sentenza 26/1977 (ECLI:IT:COST:1977:26)
Massima numero 8707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8705  8706


Titolo
SENT. 26/77 C. PROCEDURA CONCORSUALE - IMPRESE CHE ESERCITANO IL CREDITO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 209, ULTIMO COMMA, E LEGGE 7 MARZO 1938, N. 141, ART. 78, SECONDO COMMA - CREDITI PRIVILEGIATI E CREDITI CHIROGRAFARI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il procedimento previsto dalla legge bancaria per la verifica giurisdizionale dei crediti chirografari, anche ove si escluda l'applicabilita' delle disposizioni degli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare, non comporta tuttavia lesione del diritto di difesa. Si deve al riguardo considerare che l'accertamento dei crediti chirografari, crediti assistiti di regola da titolo documentale, data la speciale natura dei tipici rapporti intercorsi tra un'azienda di credito e i suoi clienti, richiede generalmente una istruzione piu' semplice, che gia' si avvale delle risultanze dell'esame compiuto dai commissari liquidatori sulla base degli atti contabili e dei documenti in possesso dell'azienda o esibiti dai creditori, sotto il controllo del comitato di sorveglianza e secondo le direttive di un organo pubblico qualificato per autorita' e competenza tecnica, quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio. Nel caso di reclami, il sindacato del tribunale sulla regolarita' delle operazioni effettuate in sede di formazione dello stato passivo si svolge di regola mediante riesame delle prove documentali gia' acquisite nella fase amministrativa o prodotte in causa dagli interessati, trattandosi piuttosto di interpretarne e valutarne giuridicamente il contenuto, che di disporre nuovi incombenti istruttori. Per questo la legge speciale non ha previsto la nomina di un giudice istruttore e una fase di trattazione probatoria prima della rimessione al collegio. Nel vigente ordinamento processuale civile non e' questo il primo ne' il solo caso in cui il giudizio, anche di primo grado, debba svolgersi direttamente e per intero davanti al collegio; ne' puo' dirsi che la mancanza di una fase preliminare di cognizione davanti al giudice istruttore comporti di per se' lesione del diritto di difesa. Anche davanti al tribunale e' infatti consentita la richiesta e l'ammissione di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori, secondo i principi stabiliti dagli artt. 277 e seguenti del codice di procedura civile; e d'altra parte, pur dovendo i reclami essere decisi in unico giudizio, giusta il disposto dell'art. 78, primo comma (che corrisponde a quello dell'art. 99 della legge fallimentare), ove alcune delle cause risultino non ancora mature per la decisione il collegio puo' adottare con ordinanza i necessari provvedimenti istruttori, ed ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte i crediti contestati, come previsto dallo stesso art. 99 dianzi richiamato. Anche sotto questo profilo, le norme della legge speciale, dirette a soddisfare le esigenze di speditezza del procedimento e l'interesse della generalita' dei creditori ad una sollecita definizione delle loro posizioni, non contrastano con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, che appare adeguatamente assicurato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte