Sentenza 27/1977 (ECLI:IT:COST:1977:27)
Massima numero 8708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 27/77. REGIONE SICILIA - DEMANIO IDRICO - LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1975 - PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI DELLE ACQUE DEI CANALI DI DERIVAZIONE - ESTINZIONE DEI DEBITI PER CANONI RELATIVI ALLE UTENZE, DOVUTI SINO AL 31 DICEMBRE 1946 E NON ANCORA CORRISPOSTI - NON INVADE LA SFERA DEI POTERI DELLO STATO (ART. 32 STAT. SIC. E D.P.R. 1 DICEMBRE 1961, N. 1825) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' alla vicenda del trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla Regione Sicilia non presiedono principi identici a quelli della successione tra privati, dovendosi valutare, caso per caso, le specifiche norme che regolano la materia, e dato che per il demanio idrico (comprensivo dei canali di derivazione) la regolarizzazione della situazione - attraverso l'assoggettamento ad un regime unitario delle concessioni e derivazioni e la soppressione delle gravissime sperequazioni esistenti - non puo' essere realizzata senza prima provvedere a rimuovere il cumulo di canoni non corrisposti ed a stabilire uniformemente per le utenze di acqua pubblica la determinazione dei relativi canoni; poiche' sul piano normativo assume rilievo, nella specie, l'art. 7 d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825 (di attuazione dello Statuto nelle materie del demanio e del patrimonio) che - mantenendo fermi gli effetti degli atti di amministrazione compiuti dallo Stato anteriormente al trasferimento - mostra come la Regione, in mancanza della disposizione stessa, avrebbe potuto incidere non solo sulle situazioni ancora pendenti, ma anche su quelle gia' definite e come lo Stato non possa, a seguito del trasferimento, compiere atti di gestione fra i quali rientra indubbiamente la percezione dei canoni non ancora esatti, per cui il trasferimento in questione piu' che una successione e' da qualificare come un passaggio di poteri fra enti pubblici (con la conseguenza che l'ente subentrante puo' esplicare ogni potere pubblicistico o privatistico sul bene, non esercitato dall'ente che precedentemente lo gestiva), non risulta fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1975 (Provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei canali dell'antico demanio), sollevata in riferimento all'art. 32 dello Statuto speciale e del d.P.R. n. 1825 del 1961, sotto il profilo che tale provvedimento - disponendo all'art. 1 l'estinzione di tutti i debiti per canoni relativi alle utenze di acqua derivata dai canali dell'antico demanio esistenti in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre 1946 e non ancora corrisposti, e stabilendo altresi' al successivo art. 2 che i predetti canoni, con effetto dall'1 gennaio 1947, sono determinati ai sensi dell'art. 35 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive aggiunte e modificazioni - invaderebbe la sfera dei poteri dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 32  

decreto del Presidente della Repubblica  01/12/1961  n. 1825  art. 7