Sentenza 28/1977 (ECLI:IT:COST:1977:28)
Massima numero 8709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 28/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DEL GIUDICE A QUO - CONTESTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN ATTI DI PARTE CONFORMI A LEGGE - IMPOSSIBILITA' DI RISOLVERE LA QUESTIONE SENZA INVESTIRNE LA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 28/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DEL GIUDICE A QUO - CONTESTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN ATTI DI PARTE CONFORMI A LEGGE - IMPOSSIBILITA' DI RISOLVERE LA QUESTIONE SENZA INVESTIRNE LA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
La violazione del diritto di difesa nell'esercizio di un potere della parte ammesso dalla legge (nella specie: presentazione dei testi all'udienza, prevista nell'art. 415, secondo comma, cod. proc. pen., consentita anche alla parte civile) non puo' che implicare un vizio di costituzionalita' della legge che lo ammette, in rapporto al quale il giudice e' sfornito di ogni potere di decisione ed ha soltanto quello di proporre la questione alla Corte costituzionale.
La violazione del diritto di difesa nell'esercizio di un potere della parte ammesso dalla legge (nella specie: presentazione dei testi all'udienza, prevista nell'art. 415, secondo comma, cod. proc. pen., consentita anche alla parte civile) non puo' che implicare un vizio di costituzionalita' della legge che lo ammette, in rapporto al quale il giudice e' sfornito di ogni potere di decisione ed ha soltanto quello di proporre la questione alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte