Sentenza 28/1977 (ECLI:IT:COST:1977:28)
Massima numero 8710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 28/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - POTERI - COD. PROC. PEN., ARTICOLI 93, SECONDO COMMA, E 468, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 28/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - POTERI - COD. PROC. PEN., ARTICOLI 93, SECONDO COMMA, E 468, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura penale, denunziati in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - in quanto ammettono la costituzione in giudizio della parte civile fino alla chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo alla stessa, anche nel processo pretorile, di precisare le proprie conclusioni solo al termine del dibattimento - non avendo l'ordinanza di rimessione aggiunto nessun nuovo argomento a quelli gia' esaminati e disattesi dalla Corte con sentenza n. 108 del 1970, che dichiaro' non fondate identiche questioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura penale, denunziati in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - in quanto ammettono la costituzione in giudizio della parte civile fino alla chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo alla stessa, anche nel processo pretorile, di precisare le proprie conclusioni solo al termine del dibattimento - non avendo l'ordinanza di rimessione aggiunto nessun nuovo argomento a quelli gia' esaminati e disattesi dalla Corte con sentenza n. 108 del 1970, che dichiaro' non fondate identiche questioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte