Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Stabilizzazione e reclutamento del personale precario - Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso, accettata pur senza relativa deliberazione - Estinzione del processo in parte qua.
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., dell'art. 22, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato all'impugnazione proposta nei confronti dei commi indicati, in quanto tali disposizioni non erano state ricomprese nella deliberazione di impugnativa del Consiglio dei ministri, mancanza di per sé significativa dell'assenza dell'interesse dello Stato a ricorrere. Quanto alla Regione, sebbene non abbia depositato alcuna delibera di accettazione della rinuncia parziale ad opera della Giunta, ha dichiarato di accettarla; mancando, in positivo, la delibera di autorizzazione a impugnare tale disposizione, non occorre il contrarius actus, in negativo, di una deliberazione di rinuncia da parte dell'organo politico.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via di azione la deliberazione dell'organo politico è necessaria soltanto per la rinuncia al ricorso, non anche per l'accettazione della rinunzia all'impugnazione. (Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016; ordinanze n. 23 del 2020 e n. 78 del 2017).