Sentenza 28/1977 (ECLI:IT:COST:1977:28)
Massima numero 8711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 28/77 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PRETORILE - PARTE CIVILE - POTERI - COD. PROC. PEN., ART. 415, SECONDO COMMA - PRESENTAZIONE DEI TESTIMONI DELLE PARTI PRIVATE - MODALITA' - NON SONO VIOLATI IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NE' IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 28/77 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PRETORILE - PARTE CIVILE - POTERI - COD. PROC. PEN., ART. 415, SECONDO COMMA - PRESENTAZIONE DEI TESTIMONI DELLE PARTI PRIVATE - MODALITA' - NON SONO VIOLATI IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NE' IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale consente, nel giudizio pretorile, non solo alla parte civile ma anche all'imputato di presentare testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facolta' di ammetterli o di escluderli, e la ratio di tale eccezione risiede nella semplicita' e speditezza che si e' voluto imprimere, nel pubblico interesse, a tale processo, pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealta' e l'efficienza; cosi' correlativamente a detta facolta', si e' dato al giudice il potere di ammettere o escludere i testi presentati in udienza con provvedimento che si ritiene debba essere motivato, mentre alle parti spetta ex art. 439, secondo comma, quello di proporre opposizione, il che e' sufficiente, sul piano delle garanzie processuali, per tutelare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Pertanto - considerato che tali principi vanno intesi come effettiva possibilita' della loro pratica attuazione, nei diversi tipi di procedimenti - non solo non sussiste violazione del principio dell'eguaglianza di trattamento fra le parti, ma neanche e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che essa lederebbe il diritto di difesa dell'imputato. Cfr.: sentt. nn. 170 del 1963; 17 del 1965; 27 del 1966; 46 del 1967; 16, 73, 108 e 123 del 1970.
L'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale consente, nel giudizio pretorile, non solo alla parte civile ma anche all'imputato di presentare testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facolta' di ammetterli o di escluderli, e la ratio di tale eccezione risiede nella semplicita' e speditezza che si e' voluto imprimere, nel pubblico interesse, a tale processo, pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealta' e l'efficienza; cosi' correlativamente a detta facolta', si e' dato al giudice il potere di ammettere o escludere i testi presentati in udienza con provvedimento che si ritiene debba essere motivato, mentre alle parti spetta ex art. 439, secondo comma, quello di proporre opposizione, il che e' sufficiente, sul piano delle garanzie processuali, per tutelare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Pertanto - considerato che tali principi vanno intesi come effettiva possibilita' della loro pratica attuazione, nei diversi tipi di procedimenti - non solo non sussiste violazione del principio dell'eguaglianza di trattamento fra le parti, ma neanche e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che essa lederebbe il diritto di difesa dell'imputato. Cfr.: sentt. nn. 170 del 1963; 17 del 1965; 27 del 1966; 46 del 1967; 16, 73, 108 e 123 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte