Sentenza 29/1977 (ECLI:IT:COST:1977:29)
Massima numero 8713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8714  8715


Titolo
SENT. 29/77 A. DOVERI DI SOLIDARIETA' - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - LORO ADEMPIMENTO - MODI E LIMITI - COMPETENZA DEL LEGISLATORE A DETERMINARLI - FATTISPECIE - DENUNCIA DEI REATI DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - ELIMINAZIONE DEGLI SCRITTI ANONIMI - COD. PROC. PEN., ARTT. 8 E 141 - NON ESTENDONO IL DIVIETO ALLA INDIRETTA UTILIZZABILITA' DELLE DENUNCE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nell'attuale sistema non incombe sul cittadino un generale "dovere" ma solo una facolta' di denunciare i reati di cui e' venuto a conoscenza. La facolta' di denuncia concreta una funzione socialmente utile e nel suo palese e responsabile esercizio il denunciante si rende portatore di un interesse della collettivita' affinche' i reati non restino impuniti, ma da cio' non puo' farsi discendere nei suoi confronti un inderogabile dovere di solidarieta' civica del quale sia richiesto in ogni caso l'adempimento. Di conseguenza, dalla circostanza che gli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., pur vietando l'uso degli scritti anonimi nell'ambito processuale, ne consentono la indiretta utilizzazione, non puo' farsi derivare una violazione dell'art. 2 Cost. sotto il profilo che cio' "concreterebbe una grossa eccezione al dovere della solidarieta' civica". Atteso che, non potendo competere che al legislatore lo stabilire i modi e i limiti dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale previsti dal precetto costituzionale, spetta allo stesso legislatore valutare nell'an e nel quando la possibilita' di influire sull'evoluzione del costume, scegliendo i tempi e i modi del processo di responsabilizzazione personale e sociale. E pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Cfr.: sent. n. 12 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte