Sentenza 29/1977 (ECLI:IT:COST:1977:29)
Massima numero 8714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 29/77 B. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - ELIMINAZIONE DEGLI SCRITTI ANONIMI - COD. PROC. PEN., ARTT. 8 E 141 - ASSUNTA DISPARITA' TRA L'IGNOTO ACCUSATORE E L'ACCUSATO - INSUSSISTENZA - INIDONEITA' DELLA DELAZIONE ANONIMA A PROVOCARE L'APERTURA DI UN PROCEDIMENTO - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER IL SORGERE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/77 B. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - ELIMINAZIONE DEGLI SCRITTI ANONIMI - COD. PROC. PEN., ARTT. 8 E 141 - ASSUNTA DISPARITA' TRA L'IGNOTO ACCUSATORE E L'ACCUSATO - INSUSSISTENZA - INIDONEITA' DELLA DELAZIONE ANONIMA A PROVOCARE L'APERTURA DI UN PROCEDIMENTO - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER IL SORGERE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La denuncia anonima, anche se in seguito ad essa siano state avviate indagini di polizia, rimane sempre al di fuori di qualsiasi stato e grado del procedimento, presidiato dal diritto inviolabile di difesa, essendo assolutamente priva di valore probatorio e indiziario tanto in ordine all'asserito reato quanto in ordine all'autore che lo avrebbe posto in essere, e potendo il procedimento penale venire instaurato solo all'esito degli accertamenti di polizia ordinati per accertare la veridicita' dello scritto anonimo; cosicche', non essendo la delazione anonima idonea a provocare l'apertura di un procedimento in mancanza di una legittima notitia criminis e di un indiziato, non v'e' alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo della sostanziale diversita' di trattamento che verrebbe a crearsi, nei processi originati da scritti anonimi, fra accusatore ignoto ed accusato noto, e delle conseguenze della possibile moltiplicazione delle accuse false, difficilmente sanzionabili. Cfr.: sent. n. 300 del 1974.
La denuncia anonima, anche se in seguito ad essa siano state avviate indagini di polizia, rimane sempre al di fuori di qualsiasi stato e grado del procedimento, presidiato dal diritto inviolabile di difesa, essendo assolutamente priva di valore probatorio e indiziario tanto in ordine all'asserito reato quanto in ordine all'autore che lo avrebbe posto in essere, e potendo il procedimento penale venire instaurato solo all'esito degli accertamenti di polizia ordinati per accertare la veridicita' dello scritto anonimo; cosicche', non essendo la delazione anonima idonea a provocare l'apertura di un procedimento in mancanza di una legittima notitia criminis e di un indiziato, non v'e' alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo della sostanziale diversita' di trattamento che verrebbe a crearsi, nei processi originati da scritti anonimi, fra accusatore ignoto ed accusato noto, e delle conseguenze della possibile moltiplicazione delle accuse false, difficilmente sanzionabili. Cfr.: sent. n. 300 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte