Sentenza 30/1977 (ECLI:IT:COST:1977:30)
Massima numero 8716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8717
Titolo
SENT. 30/77 A. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - ESCLUSIONE NEL CASO DI ASSUNZIONE DIRETTA, DA PARTE DEL PROPRIETARIO CONCEDENTE, DELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FAVORE DELL'AFFITTUARIO NEI CUI CONFRONTI SIA PRONUNCIATA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO DI ESCLUSIONE DELLA PROROGA PER PROGETTATI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE - D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 273, ART. 1, LETT. A) - ASSERITO CONTRASTO CON GLI ARTT. 44 E 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 30/77 A. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - ESCLUSIONE NEL CASO DI ASSUNZIONE DIRETTA, DA PARTE DEL PROPRIETARIO CONCEDENTE, DELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FAVORE DELL'AFFITTUARIO NEI CUI CONFRONTI SIA PRONUNCIATA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO DI ESCLUSIONE DELLA PROROGA PER PROGETTATI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE - D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 273, ART. 1, LETT. A) - ASSERITO CONTRASTO CON GLI ARTT. 44 E 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Mentre l'ipotesi sub lett. b) dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), riguardante la trasformazione agraria del fondo ad opera del concedente, evidenzia un'esigenza di contemperamento fra gli opposti interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile ad un piu' generale paradigma di conflitto capitale-lavoro (e in tale quadro ha operato la Corte con la sent. n. 107 del 1974, ripristinando, da un lato, il diritto del proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il diritto dell'ex coltivatore ad un equo indennizzo), nella situazione contemplata nella lett. a) del medesimo art. 1, invece, l'eccezione alla proroga del contratto si giustifica, non in funzione di un investimento di capitali sul fondo, ma di un ritorno alla terra dello stesso proprietario, anch'esso diretto coltivatore, per cui un'eventuale previsione di indennizzo, lungi dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe un risultato opposto, in quanto, nella tutela del coltivatore affittuario, non terrebbe conto dell'interesse - pure "di lavoro" - del proprietario concedente. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 44 e 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al citato art. 1, lett. a), d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, per la parte in cui non prevede indennizzo alcuno in favore dell'affittuario nei cui confronti sia pronunciata cessazione del rapporto agrario avendo il concedente, coltivatore diretto, dichiarato di voler coltivare direttamente il fondo.
Mentre l'ipotesi sub lett. b) dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), riguardante la trasformazione agraria del fondo ad opera del concedente, evidenzia un'esigenza di contemperamento fra gli opposti interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile ad un piu' generale paradigma di conflitto capitale-lavoro (e in tale quadro ha operato la Corte con la sent. n. 107 del 1974, ripristinando, da un lato, il diritto del proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il diritto dell'ex coltivatore ad un equo indennizzo), nella situazione contemplata nella lett. a) del medesimo art. 1, invece, l'eccezione alla proroga del contratto si giustifica, non in funzione di un investimento di capitali sul fondo, ma di un ritorno alla terra dello stesso proprietario, anch'esso diretto coltivatore, per cui un'eventuale previsione di indennizzo, lungi dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe un risultato opposto, in quanto, nella tutela del coltivatore affittuario, non terrebbe conto dell'interesse - pure "di lavoro" - del proprietario concedente. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 44 e 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al citato art. 1, lett. a), d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, per la parte in cui non prevede indennizzo alcuno in favore dell'affittuario nei cui confronti sia pronunciata cessazione del rapporto agrario avendo il concedente, coltivatore diretto, dichiarato di voler coltivare direttamente il fondo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte