Sentenza 30/1977 (ECLI:IT:COST:1977:30)
Massima numero 8717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8716


Titolo
SENT. 30/77 B. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO - GIUSTIFICAZIONE - CONTRAPPOSIZIONE DI INTERESSI OMOGENEI, DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE E DELL'AFFITTUARIO, ATTINENTI ALL'ESPLICAZIONE DI UN'ATTIVITA' LAVORATIVA.

Testo
Nella situazione prevista dalla disposizione dell'art. 1, lett. a), d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari) - la quale stabilisce che la proroga (dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione con lavoratori manuali) "non e' ammessa se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, e la capacita' lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata" - vengono in contrapposizione interessi non gia' tra loro diversi, sibbene omogenei, per la loro comune attinenza all'esplicazione di un'attivita' lavorativa sul fondo, e quindi non si verifica un conflitto capitale-lavoro come nel caso di cui alla lettera b) dello stesso art. 1 (trasformazione agraria del fondo ad opera del concedente), per cui si giustifica la mancata previsione (anche) in tale ipotesi di un indennizzo in favore del coltivatore affittuario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte