Sentenza 31/1977 (ECLI:IT:COST:1977:31)
Massima numero 8718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sent. 31/77. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLO STABILITO IN CASO DI PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INPS (EX LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 58) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - BREVITA' - DEDOTTA MA NON SPECIFICATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.
Sent. 31/77. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLO STABILITO IN CASO DI PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INPS (EX LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 58) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - BREVITA' - DEDOTTA MA NON SPECIFICATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
La congruita' di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). Il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni - stabilito dagli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel piu' breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un piu' lungo termine avrebbe potuto pregiudicare. Siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidita' e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali dovute dall'I.N.P.S. per le infermita' comuni (per le quali l'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce la prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di definizione del procedimento amministrativo) dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermita'. Non e', quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; ne' e' violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevita' del termine di prescrizione di tre anni non e' configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualita'.
La congruita' di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). Il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni - stabilito dagli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel piu' breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un piu' lungo termine avrebbe potuto pregiudicare. Siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidita' e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali dovute dall'I.N.P.S. per le infermita' comuni (per le quali l'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce la prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di definizione del procedimento amministrativo) dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermita'. Non e', quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; ne' e' violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevita' del termine di prescrizione di tre anni non e' configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte