Sentenza 199/2020 (ECLI:IT:COST:2020:199)
Massima numero 42730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  21/07/2020;  Decisione del  21/07/2020
Deposito del 02/09/2020; Pubblicazione in G. U. 09/09/2020
Massime associate alla pronuncia:  42729  42731  42732  42734  42735  42736  42737  42738


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale forestale impiegato nel servizio antincendio boschivo nel quinquennio 2014-2018 - Mantenimento nelle medesime funzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza - Parametro menzionato nel ricorso, ma non ricompreso nella delibera di autorizzazione - Inammissibilità della relativa questione.

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 51 Cost., con conseguente limitazione al solo parametro di cui all'art. 97, quarto comma, Cost. - dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, secondo il quale, al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale, il personale impiegato nel quinquennio 2014-2018, inserito nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, è mantenuto nelle medesime mansioni. Il parametro indicato è stato indicato nel ricorso, ma non è stato ricompreso nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.

La questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  22/02/2019  n. 1  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte